Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 206 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
206
Dung lượng
867 KB
Nội dung
UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE FACOLTA’ DI ECONOMIA “Giorgio Fuà” DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI “Donatello Serrani” DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO DELL’ECONOMIA IX° ciclo “LA LIBERTA’ DI STABILIMENTO IN AMBITO EUROPEO E TUTELA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI” Tutor Dottoranda Chiar.mo Prof Antonio Di Stasi Dott.ssa Antonella Chiarenza a Daniele, per (…) il tempo non trascorso insieme INDICE Introduzione pag Il Porto d’origine pag La sentenza Viking pag La sentenza Laval pag Le parole della Corte di Lussemburgo: quelle dette, quelle solo sussurrate e quelle non dette e che si potevano dire pag 11 13 24 29 Capitolo Primo L’EUROPA QUALE DIMENSIONE D’INDAGINE DEL RAPPORTO TRA LIBERTA’ ECONOMICHE E DIRITTI DEI LAVORATORI 1.1 Introduzione pag 1.2 L’Europa: la sua genesi peculiare pag 1.3 Non si vive di sola economia: lo sviluppo formale della dimensione sociale europea pag 1.4 Quale Europa dopo il “Trattato di Lisbona” pag 1.5 Primi cenni sull’importanza di un rapporto speculare tra diritto sostanziale e diritto processuale pag 35 37 49 57 63 Capitolo Secondo SULLA LIBERTA’ DI STABILIMENTO 2.1 Introduzione .pag 2.2 Inquadramento normativo e corollari di diritto comunitario pag 67 71 2.3 Le sue dimensioni: patrimoniale e non patrimoniale .pag 2.4 La libertà di stabilimento e l’articolo 41 della Costituzione Italiana a confronto: così vicini e così lontani pag 2.5 Uso o abuso della libertà di stabilimento? .pag 80 92 102 Capitolo Terzo SUI DIRITTI DEI LAVORATORI 3.1 Introduzione pag 3.2 La dimensione patrimoniale e la dimensione non patrimoniale dei diritti dei lavoratori pag 3.3 I diritti dei lavoratori dall’ordinamento nazionale a quello comunitario pag 3.4 Strumenti di tutela pag 107 111 116 121 Capitolo Quarto LE RISORSE PER UN BILANCIAMENTO “EQUO-SOLIDALE” 4.1 Introduzione .pag 4.2 La norma, il corpo visibile .pag 4.3 La giurisprudenza, quale unione terrena dell’anima al corpo pag 4.4 La dottrina, il faro oltre il buio pag 4.5 Bilanciamento dove, per chi e per che cosa, come e quando pag 131 134 137 140 142 Capitolo Quinto QUALE DIRITTO (DEL LAVORO) PER QUALE ECONOMIA (DEL LAVORO) O QUALE ECONOMIA (DEL LAVORO) PER QUALE DIRITTO (DEL LAVORO)? 5.1 Introduzione .pag 5.2 Il dialogo tra economia e diritto del lavoro .pag 5.3 Possibili fondamenti economici dell’ordinamento giuridico e del diritto del lavoro pag 5.4 Utilità del diritto per l’analisi economica nella materia del lavoro pag 5.5 Utilità dell’economia per la nascita, lo sviluppo e l’interpretazione delle norme giuslavoristiche pag 167 169 Considerazioni conclusive pag 187 Riferimenti bibliografici pag 191 174 178 180 Introduzione La mia ricerca nasce temporalmente all’indomani della pubblicazione delle due sentenze della Corte di Giustizia di Lussemburgo note come Viking e Laval, quando nelle aule della Corte di Lussemburgo vengono trattati e decisi due casi di conflitto tra libertà economiche (la libera prestazione di servizi nel caso Laval, la libertà di stabilimento nel caso Viking) e diritti sociali (il diritto ad un’azione collettiva, articolatosi, nello specifico, in quello di sciopero nel primo caso e nel boicottaggio nel secondo) Di fronte a casi come quelli oggetto di tali pronunce, il giudice comunitario si trova a porre sulla bilancia europea diritti che sono espressione di due centri contrapposti di interessi (le imprese ed i lavoratori), in un quadro normativo non chiaro ed univoco, in cui non esiste una norma precisa sulla base della quale risolvere e decidere tali conflitti Le questioni giuridiche che pongono queste due fattispecie concrete sono numerose ed interrogano il giurista a riflettere e dialogare non solo le categorie che sono proprie del suo armamentario, ma necessariamente quelle di altre discipline, prima fra tutte quelle economiche Proprio la varietà assiologica delle letture che hanno accompagnato questo percorso di ricerca mi hanno reso consapevole delle opportunità di comprensione e di ragionamento che si aprono attraverso il dialogo ed il confronto la prospettiva di studiosi aventi altra formazione Le riflessioni che legano questa tesi di dottorato ruotano, come esprime chiaramente il suo titolo, intorno a due poli quali quello della libertà di stabilimento e quello della tutela dei diritti dei lavoratori in ambito europeo, legati da una congiunzione “e” da intendersi come una compresenza raggiungibile La circostanza che si faccia precedere l’espressione “diritti dei lavoratori” dalla parola “tutela” evidenzia come questi vivano, nel passaggio dalla dimensione nazionale a quella comunitaria, una posizione di maggiore debolezza rispetto all’esercizio della libertà di stabilimento, chiedendo un potenziamento di protezione; in sostanza, il titolo del presente lavoro manifesta già, nel suo seno, l’esistenza di uno squilibrio nel suddetto rapporto, in sfavore dei lavoratori e dei loro diritti Centrale diventa allora lo studio proteso ad indicare gli strumenti regolativi che possano rendere reale tale compresenza senza che una sfera debba necessariamente annientarsi di fronte all’altra Si tratta, di verificare, innanzitutto, quale bilanciamento sia preferibile, tra tutti quelli possibili, vale a dire se sia meglio perseguire un bilanciamento di carattere “consensuale” o un bilanciamento di tipo “normativo” o, ancora, “giurisprudenziale”, in considerazione dell’attuale scenario che pone concreti dubbi sulla possibilità di adeguare il diritto al mutamento ed alla complessità dei fenomeni economici e sociali, di immortalare nelle norme adeguamenti che richiedono, di volta in volta, un consenso o un accordo Si pone, dunque, nuovamente ed in un contesto indiscutibilmente particolare quale quello europeo, il problema della complessità e delle strategie della sua regolazione1 P Perlingieri, Applicazione e controllo nell’interpretazione giuridica, in Rivista di Diritto Civile, anno LVI, n Maggio-Giugno 2010, Cedam, Padova, 2010, pagg 317 e ss ; si legge espressamente nell’apertura del saggio: “L’acquisita rinnovata consapevolezza della storicità del fenomeno giuridico, quale aspetto peculiare, sia pure non separabile dalla complessità delle vicende sociali, induce sempre più ad abbandonarle ricostruzioni del diritto e dell’ordinamento giuridico fondate su una pretesa astratta obiettiva speculazione razionale- di c.d teoria generale- che prescinda dal confronto – quale invece elemento coessenziale- la mutevole totalità dell’esperienza ( ) Se è vero, infatti, che la giuridicità e la stessa normatività si configurano per una costante esigenza funzionale di rappresentare regole al precipuo scopo di dare- o contribuire a dare- un ordine della societas; è incontestabile che tale esigenza si concretizza, nel tempo e nello spazio, in un continuum, dove ogni, sia pure minima ed Per verificare quali strade sia possibile percorrere, occorre dapprima capire la nascita dell’Europa, la sua evoluzione, la sua particolare dimensione; ed è per questo motivo che una prima parte del presente lavoro sarà dedicato a “chi o che cosa è l’Europa”, alla sua essenza Seppur le mie riflessioni ed i miei ragionamenti ruoteranno attorno due poli della libertà di stabilimento e dei diritti dei lavoratori, è evidente che un siffatto dialogo richiami, ancora più in generale, il rapporto tra libertà economiche e diritti sociali Anche alcune letture sui concetti di libertà e diritti di libertà mi hanno suggerito riflessioni utili al fine di comprendere come possa strutturarsi il rapporto, certo non facile, tra essi; in particolare, in entrambi, è possibile rintracciare una dimensione economica ed una più squisitamente giuridica: tale circostanza rappresenta, secondo il mio punto di vista, l’aspetto forse più pregnante su cui iniziare a riflettere Vi è, in entrambi i casi, una naturale commistione di economia e diritto, nel senso di un interesse giuridico (non patrimoniale) ed economico (patrimoniale), dove l’uno e l’altro si confondono mascherando ciascuno la propria vera identità Nei casi concreti esaminati dalla Corte di Lussemburgo vi è, infatti, da un lato una società o impresa che esercita la propria libertà di stabilimento al fine di sfuggire all’applicazione della propria legislazione nazionale, “più costosa” rispetto ad altre legislazioni di altri Paesi (nella specie, comunque europei), meno protettive e garantiste nei confronti dei diritti dei lavoratori (e, dunque, “più economiche”) per mantenersi in vita e competere altre società; dall’altro lato, vi sono i lavoratori che, trascinati da un certo modo di esercitare la libertà di stabilimento, ne subiscono pesantemente le conseguenze inevitabile, sopravveniente discontinuità, riscontrabile nella societas, incide sul ruolo e sulle modalità attuative della giuridicità e dove ogni tentativo di innovazione delle regole deve tradursi in comportamenti e decisioni conformi da incidere realmente sul sociale In questo senso il diritto è la cultura, la storia vivente di una comunità di persone” Ed ancora “La difficoltà sta nella prospettazione unitaria degli aspetti singoli di tale complessità: morale, religione, economia e regole giuridiche compongono la struttura di un sistema entro il quale i problemi concreti, singoli e istituzionali, trovano soluzioni adeguate Un sistema, dunque, aperto al dinamismo sociale e normativo; inteso, non quale risultato, ma quale processo avente come motore il metodo problematico argomentativo Questo per oggetto la individuazione delle fonti, la loro interpretazione in funzione applicativa alle fattispecie concrete al fine di riconoscere a ciascuna di esse l’ordinamento adeguato Interpretazione e applicazione si propongono, quindi, come aspetti indivisibili dell’ermeneutica giuridica, ricostruibili in un unico procedimento che riconosca anche la valenza della attualità e che instauri anche una corretta dialettica fatto-norma, senza temere alla presunta purezza del diritto ( )” Il profitto di un’impresa si realizza così attraverso la miseria e/o la leggerezza dei diritti; di fronte ad un differente peso geografico degli stessi, è naturale chiedersi se occorra stabilire, a livello europeo, un loro “peso minimo” al di sotto del quale non sia possibile scendere Ci si interroga su quale antidoto possa essere ancora capace di curare, o quanto meno alleviare, le piaghe di simili dilemmi; ed é in quest’atmosfera che sorge l’idea, tra le altre, di un’uniformazione normativa o di una Costituzione Europea Tuttavia i problemi sono più complessi perché coinvolgono le istituzioni e la volontà politica che si esprime attraverso essi Fino a quando è possibile configurare un esercizio legittimo del diritto di stabilimento? Dove, invece, si apre una prospettiva di abuso di tale libertà? Dunque, la casistica da cui sono iniziate le mie riflessioni evidenziato, sin da subito, il lato diabolico della libertà di stabilimento nel momento in cui, spogliatasi delle proprie apparenze, è stata esercitata per sfruttare le naturali diseguaglianze territoriali tra le tutele nazionali dei lavoratori europei (e non solo) Ecco che allora la concorrenza economica si attua attraverso quella giuridica, esprimendo la propria incapacità a competere gli ordinari e classici strumenti di competitività ed appetibilità sul mercato; a sua volta, la concorrenza tra norme esprime un diverso livello di giuridicità degli stati La nozione di stabilimento è, per sua stessa natura epistemologica o, addirittura semplicemente fonetica, strettamente ed intimamente connessa al territorio, ad uno spazio geografico; quando poi essa viene fatta precedere dalla parola “libertà”, ogni spazio, tra quelli materialmente esistenti, diviene possibile e configurabile; posso essere in Finlandia, ma anche in Estonia: questo è il miracolo dell’ubiquità Un’ubiquità che però, come è naturale che sia, non può non essere senza conseguenze: il mio essere in più luoghi contemporaneamente modifica necessariamente la realtà che mi circonda Che poi i diritti dei lavoratori e la loro protezione siano differenti nelle diverse nazioni europee è giocoforza: ogni stato la sua storia, fatta di drammi e conquiste, di vite sacrificate e di silenzi nascosti, di suoi tempi e di suoi pesi 10 argomenti utili per la giustificazione costituzionale dell’imposizione, per legge o per contratto collettivo, di standard di trattamento minimi inderogabili, anche in presenza di situazioni particolari nelle quali tale previsione normativa potrebbe determinare un aumento del tasso di disoccupazione; e ciò quando questo corrisponderebbe ad un interesse condiviso da insiders e outsiders, rappresentando l’unica forma possibile di coordinamento del comportamento dei lavoratori in situazioni di rilevante asimmetria informativa Altre ipotesi fondate sull’asimmetria informativa tra le parti potrebbero essere utilizzate per giustificare l’imposizione inderogabile di una protezione del lavoratore contro il licenziamento In riferimento ad altre materie, l’approccio economico potrebbe essere indispensabile per precisare il contenuto giuridico preciso del divieto di pattuizione difforme rispetto alla norma inderogabile La nozione giuslavoristica di inderogabilità appare strettamente legata a quella di favor per il lavoratore: un principio generale per il quale – salvo eccezioni – deve darsi la prevalenza alla disposizione (sia essa di fonte legislativa o pattizia) più favorevole per la “parte debole” del rapporto Dunque, il carattere autoritativo della norma giuslavoristica si manifesterebbe prevalentemente in un’inderogabilità a senso unico nel senso che é vietata soltanto la deroga in peius L’applicazione di questa regola risulterebbe piuttosto semplice nel momento in cui il raffronto si realizzasse tra due disposizioni aventi per oggetto l’entità di un compenso, oppure la durata di un beneficio, mentre diventerebbe ardua, se non impossibile, quando le due disposizioni presentassero un oggetto più complesso (come, ad esempio, la copertura di un rischio in cambio di un premio) in cui la soluzione dipendesse dalla maggiore o minore avversione al rischio del singolo lavoratore (si pensi al confronto, ex ante, tra una retribuzione modesta, ma garantita, ed una più elevata ma suscettibile di fluttuazioni) in Game Theory, Harvester, 1992 O Morgensten: Teoria dei giochi, Universale scientifica Boringhieri, Torino, 1979; E S Venttsel’: Introduzione alla teoria dei giochi, Progresso tecnico editoriale, Milano, 1970 Hargreaves Heap, S.P e Y Varoufakis: Game Theory: a critical text, Routledge, Londra, 2004 Kreps, David Mark: Teoria dei giochi e modelli economici, Il Mulino, Bologna, 1992; Myerson, Roger B.: Game Theory: Analysis of Conflict, Harvard University Press, Cambridge (MA), 1991 Osborne, Martin e Ariel Rubinstein: A course in Game Theory, MIT Press, Cambridge (MA), 1994 Owen, Guillermo: Game Theory, III edition, Academic Press, New York, 1995 Aumann, Robert J e Sergiu Hart (curatori): Handbook of Game Theory, Elsevier Science Publisher, Amsterdam, 1992, 1994, 2002.Ichiishi, Tatsuro: Game Theory for Economic Analysis, Academic Press, New York, 1983 von Neumann, John e Oskar Morgenstern: Theory of Games and Economic Behavior, Princeton University Press, Princeton, 1944 192 Un problema analogo emergerebbe anche dal confronto tra la complessiva posizione del lavoratore subordinato (cui è imposto un rapporto caratterizzato dalla maggiore sicurezza, che rappresenta la giustificazione razionale di un livello retributivo mediamente più basso) e quella del lavoratore autonomo (il cui rapporto è caratterizzato in senso esattamente inverso), risollevando la questione degli spazi che devono essere riconosciuti all’autonomia privata e, quindi, alla libertà formale del lavoratore, nella determinazione del carattere autonomo o subordinato del rapporto di lavoro164 Sembra potersi sostenere, ragionevolmente, come la limitazione della concorrenza fra i lavoratori non costituisca un principio costituzionale ma soltanto uno strumento, composto da una serie di regole, attraverso cui l’ordinamento si proporrebbe di dare attuazione principi costituzionali di tutela della persona e del lavoro Si tratterrebbe di uno strumento in molti casi insostituibile, ma anche pericoloso nella misura in cui realizza privilegi e rendite parassitarie Quando si utilizza questo strumento occorrerebbe, dunque, sempre e di continuo, verificare attentamente i presupposti e gli effetti che ne derivano, la loro coerenza i principi che intendono attuare; ed è proprio per questa verifica che anche il giurista avrebbe bisogno dell’analisi economica del diritto Appare evidente, allora, come il diritto del lavoro non si ponga in contrasto l’economia del lavoro; in particolare, l’analisi sopra esposta mostrerebbe, invece, come quest’ultima rappresenti un utile e necessario interlocutore del primo 164 A.A.V.V (Centro azionale di studi di diritto del lavoro “Domenico Napoletano”, “ Nuove forme di lavoro tra subordinazione, coordinazione, autonomia”, Bari, 1997; Ballestrero M.V “La flessibilità nel diritto del lavoro” in Lavoro e Diritto, 1987, I; BENVENUTI F., “Le nuove flessibilità: autonomia o subordinazione”, in Nuova Rassegna, 1992; D’ANTONA M, “Politiche di flessibilità e mutamenti nel diritto del lavoro”, Napoli, 1990; D’ANTONA M DE LUCA TAMAJO R., “Il lavoro e i lavori”, in Lavoro e Diritto, 1988, n 3; DI RUOCCO M “Attività lavorative emergenti: autonomia o subordinazione?, in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 1988; FERRARI P., FOGLIA R “Rapporti di collaborazione nelle nuove professioni”, in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 1988; FERRARI V., “Lavoro dipendente e indipendente: una distinzione ancora valida?, in IF Fondazione IBM Italia, 1994; FRANCESCHELLI M., “Nuove forme di prestazione dell’attività lavorativa La zona grigia tra lavoro autonomo e subordinato”, in Massimario di Giurisprudenza del lavoro, 1988, I, GAETA L MARIUCCI L., “Il lavoro e i lavori, in Lavoro e Diritto, 1989, n 2”; GHERA E ( a cura di), “La subordinazione tra tradizioni e nuove proposte”, in Giornale del Diritto e di Relazioni Industriali, 1988, n 40; GHEZZI G (a cura di), “La disciplina del mercato di lavoro Proposte per un Testo unico”, Roma, 1996; GRECO R., “Il rapporto di lavoro tra nuove tecnologie e vecchie norme”, in Critica del Diritto, 1984, n 34/35; ICHINO P., GRANDI M., “Il lavoro e i lavori”, in Lavoro e Diritto, 1989, I;ICHINO P GRANDI M., Il lavoro e i lavori, in Lavoro e Diritto, 1989, I; LUPI D RAVAIOLI G., Il lavoro flessibile, Milano, 1997;NAPLO M., Contratto e rapporti di lavoro oggi, Milano, 1995; SANTORO-PASSARELLI G., “Flessibilità e diritto del lavoro”, volumi I° e III°, Torino, 1996 193 Molteplici argomenti di natura economica potrebbero consentire o essere di ausilio per il miglioramento, anche qualitativo, delle tecniche normative: è la stessa economia del lavoro a fornire – su un piano logicamente prioritario – numerosi solidi argomenti a sostegno della necessità dell’intervento della legge o della contrattazione collettiva per la regolazione del mercato nell’interesse dell’intera collettività Lo studio dei meccanismi del mercato sarebbe indispensabile per poter liberare il lavoro dalla considerazione che lo vede identificato in una merce, per difendere, in modo efficace evitando o riducendo al minimo gli effetti secondari non desiderabili, la persona, di cui esso è espressione, dal pericolo a cui il mercato può esporla, dove un pericolo effettivamente sussiste Non sembrerebbe proficuo, dunque, instaurare una lotta fra diritto ed economia ma, al contrario, sembrerebbe interessante verificare come l’economia possa fornire un contributo essenziale (sia nel momento della creazione della norma, sia in quello della sua interpretazione) al rafforzamento del diritto, cioè al consolidamento della sua capacità di produrre effettivamente un essere, anche economico, corrispondente al dover essere posto dalla norma 194 195 “… perché in tutto quello che precede possa scorgersi un inizio…senza mai una fine….” CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE Senza nessuna pretesa o, meglio, presunzione di aver raggiunto una conclusione in merito al tema della ricerca, mi sembra utile indicare, comunque, all’esito del presente lavoro, alcune considerazioni che qualifico come “conclusive” solo nella misura in cui propongono un metodo per affrontare la questione del dialogo, necessario ed inevitabile, tra libertà economiche (rectius, libertà di stabilimento) e diritti sociali (rectius, diritti dei lavoratori) o, ancor più in generale, tra diritto (del lavoro) ed economia (del lavoro) Di fronte a norme che si pongono come intangibili o che, comunque, vengono interpretate dalla magistratura tendenzialmente come tali, ed in presenza di un conflitto serio tra chi beneficia di quelle norme e di quelle interpretazioni e chi, invece, viene da esse circonciso, si pone il problema del “come” affrontare tutto questo scevri da interessi e da finzioni 196 Bisognerebbe saper condurre il “gioco” senza esserne parti o, di parte, anche se, poi, a ben vedere, un ruolo siffatto sembrerebbe assomigliare più a quello di un’autorità divina che a quello di un comune essere mortale Gli interrogativi, alcuni dei quali simili a quelli di un oracolo, si susseguono incessantemente quando si inizia ad affrontare la questione di cui trattasi E’ possibile soddisfare contemporaneamente le ragioni di un imprenditore (datore di lavoro) e quelle dei lavoratori? Qual é il giusto confine tra le loro libertà? La libertà di stabilimento e quella di prestazione di servizi si ponevano e si pongono a tutt’oggi quali “libertà da ripensare”, appunto, perché incapaci, allo stato, così come positivizzate ed anche interpretate dal giudice comunitario, ad esprimere un modello comunitario fedele a quanto comunque dichiarato negli atti comunitari fondamentali Infinite sono le possibilità di libertà La libertà di stabilimento o di prestazione di servizi può avere un’altra conformazione rispetto a quella attuale? Proclamare formalmente un diritto potrebbe risultare insufficiente se non adeguatamente supportato da validi ed efficaci strumenti di tutela e, soprattutto, dalla volontà politico-legislativo di difenderlo Peraltro, occorre considerare che rendere effettivo un diritto é cosa ancora più difficile che proclamarlo perché, se da un la sua venuta ad esistenza é spesso frutto di scontri, anche rivoluzionari, dare un volto e, dunque, concretezza quei principi, a quei diritti diventa un compito talvolta ancora più arduo, difficile, ma di certo non impossibile165 Mettersi alla ricerca degli strumenti giuridici attraverso i quali realizzare quanto detto é una missione, innanzitutto, per chi rappresenta l’Unione Europea ed 165 Il richiamo é, evidentemente, al principio di effettività il quale si prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, ovvero dalle norme che fanno parte nell'ordinamento; su esso si fonda la tutela dei diritti quando questa diviene efficace nel singolo caso concreto Proprio per questa sua idoneità a garantire l'efficacia delle norme di diritto all'interno di un ordinamento giuridico, può essere considerato un parametro per valutare la validità di un determinato sistema legislativo Con l'affermazione: "Il diritto è quello che la forza di divenire e di imporsi come diritto positivo", il giurista Santi Romano intende dire che qualora le norme formalmente approvate "sulla carta", non risultino anche concretamente applicabili, non si può parlare di diritto in senso sostanziale S.M.Carbone, Principio di effettività e diritto comunitario, Ed scientifica,2009, G Tesauro, Diritto Comunitario, Ed Cedam, 2005, Corte di Giustizia, C 453\00, caso kune e Heitz, Corte di Giustizia, C 2\06, caso Kempter, Corte di Giustizia, C-200\02, caso Chen; Corte di Giustizia, C-350\03, caso Shulte; Corte di Giustizia, C-158\04, caso Bake-off; Corte di Giustizia, C-338\04,C-359\04, C-360\04, caso Placanica 197 esprime, istituzionalmente, tramite le proprie decisioni, la volontà politica della medesima L’articolato sistema delle fonti normative che si é venuto formando configura una nuova arena giuridica, anch’essa globale, ove una pluralità di attori, istituzionali e non, partecipano, anche in competizione tra loro, alla definizione dei modelli normativi che sembrano poter meglio soddisfare gli obiettivi di crescita e di profitto Forte é la preoccupazione circa gli effetti negativi che una globalizzazione giuridica lasciata alle forze del mercato possa determinare per tutti i cittadini del mondo in termini di diseguaglianze sociali, di tutela dei diritti umani fondamentali, di protezione delle risorse ambientali Anche quando trattati e convenzioni si sono preoccupati di consentire il raggiungimento di determinati obiettivi economici la tutela di specifici valori sociali, si é andati ben poco oltre le mere proclamazioni formali In una società, come quello globale, “incapace di esprimere una rappresentanza democratica”166, la formazione spontanea delle regole veicolata dalla consuetudine sembra rivelarsi quale unico possibile strumento per l’affermazione di valori sociali; non è dato sapere, tuttavia, se quelle stesse forze globalizzanti che individuano il sentiero dello sviluppo economico siano in grado di favorire e determinare, in maniera più rapida, lo sviluppo di quel sentimento di obbligatorietà giuridica (opinio iuris atque necessitatis) su cui si fonda, appunto, il diritto consuetudinario, prescindendo dunque dalla volontà delle organizzazioni politiche Ragionare, dialogando le altre scienze quali l’economia, la politica, la storia, la filosofia, la sociologia, su quali siano i mezzi più idonei per rendere possibile tutto questo é un dovere per chi ama, studia e pratica il diritto “…….deve, quindi, scorgersi nel diritto un momento dell’esperienza sociale ed umana, da essa emerso e alle sue vicende così profondamente legato da doversi ammettere la possibilità che esso, e l’istanza che sospinge a enuclearlo e a definirlo, venga meno; ma per ciò stesso, destinato, in quanto è e finche è, a costituire un problema, che la riflessione è chiamata continuamente a proporsi e a risolvere in corrispondenza contenuti e alle forme, che esso viene assumendo e alle prospettive e metodi che risultano via via più validi ed 166 Francesco Galgano, La globalizzazione nello specchio del diritto, Il Mulino, Bologna, 2005 198 idonei ad intendere il significato e la portata………… Libera da riferimenti obbligati, ogni tendenza, che la riflessione sul diritto viene enucleando ed esprimendo, è chiamata, così, a fondare il proprio significato e la propria validità in relazione alle vicende,attraverso cui l’esperienza e il sapere giuridico si sono costituiti e determinati, per rappresentare nei loro confronti un criterio uovo di interpretazione, di valutazione e di orientamento, e per contribuire, quindi, in qualche misura, a ridimensionare la struttura e i rapporti altre determinazioni dell’esperienza e le altre “categorie” del sapere Nella mancanza di presupposti metafisici e, insieme, nel riferimento alle posizioni, attraverso cui s’è venuta realizzando l’esperienza, e la cultura, giuridica, nella spregiudicatezza e insieme nell’impegno storico della ricerca, sta la condizione della fecondità del sapere giuridico, e la fonte della possibilità, che ad esso si offrono, di servire all’espansione sociale e umana”.167 Perché in tutto quello che precede possa scorgersi un inizio……….senza mai una fine Dott.ssa Antonella Chiarenza 167 Vincenzo Palazzolo “Scienza ed Epistemologia giuridica”, Padova, Cedam, 1963, pagg 179 e ss 199 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 1) Albanese Antonio, La norma inderogabile nel Diritto civile e nel Diritto del lavoro: tra efficienza del mercato e tutela della persona, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, anno LIX 2008, N , pagg 165 e ss.; 2) Alexy Robert, Teoria dell’argomentazione giuridica: la teoria del discorso razionale come teoria della motivazione giuridica, Milano, Giuffré, 1998; 3) Barbera Marzia, Trasformazioni della figura del datore di lavoro e flessibilizzazione delle regole del diritto, in Giornale del diritto e delle relazioni industriali, 2009, n 2, pag 23 e ss.; 4) Baylos Grau Antonio, Mercato del lavoro e diritto del lavoro: il caso spagnolo, in Lavoro e Diritto, anno XXII, n 2, primavera 2008, pagg 313 e ss.; 5) Barnard Catherine e Deakin Simon, Una ridefinizione del rapporto di lavoro dipendente: flessibilità o sicurezza?, in Lavoro e Diritto, anno XXII, n 2, primavera 2008, pagg 287 e ss.; 6) Bano Fabrizio, La circolazione comunitaria di servizi labour intensive, in Lavoro e Diritto, anno XXXXXXII, n 1, inverno 2008, pagg e ss.; 200 7) Balandi Gian Guido, Diritto del mercato del lavoro e diritto del lavoro, di, in Lavoro e Diritto, anno XXII, n 2, primavera 2008, pagg 217 e ss.; 8) Barca Fabrizio e altri, “Demografia delle imprese e concorrenza” Parte C, Istituzioni, Cultura e Politica, Roma, SIPI, 1996; 9) Barile Paolo, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Il Mulino, 1984; 10) Berta Giuseppe, “Lavoro, solidarietà, conflitti Studi sulla storia delle politiche e delle relazioni di lavoro”, Roma, Officina, 1983; 11) Borelli Silvia, Un possibile equilibrio tra concorrenza leale e tutela dei lavoratori I divieti di discriminazione, in Lavoro e Diritto, anno XXXXXXII, n 1, inverno 2008, pagg 125; 12) Bronzini Giuseppe, Lavoro e tutela dei diritti fondamentali nelle politiche europee del “dopo Lisbona”, in Politica del Diritto, Volume XXXIX, N 1, Marzo 2008, pagg 141 e ss.; 13) Bronzini Giuseppe, Il Trattato di Lisbona: funzionerà il “compromesso dilatorio”, in Questione Giustizia n 2, 2008, pagg 133 e ss.; 14) Capogrossi Giuseppe, Pensieri vari su economia e diritto (1940), Carabba, Lanciano, 2004, pag 55; 15) Carabelli Umberto, Note critiche a margine delle sentenze della Corte di Giustizia nei casi Laval e Viking, in Giornale di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali, N 117, 2008, I, pagg 147 e ss.; 16) Caretti Paolo, “I diritti fondamentali: Libertà e diritti sociali”, Teramo, Giappicchelli, 2002; 17) Cester Carlo, La norma inderogabile: fondamento e problema del diritto del lavoro, in Giornale di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali, N 117, 2008, I, pagg 341 e ss.; 18) Chemunazzo Tullio, Etica ed economia: il mercato e l’economia della solidarietà nell’era della globalizzazione, F Angeli, 2007; 19) Cremaschi Giorgio, Il salario è un furto Liberismo e crisi del sindacato, Datanews editrice, 1998; 20) De Luca Tamajo Raffaele, Crisi e riorganizzazioni aziendali: interesse collettivo e interessi individuali nella giurisprudenza, in Lavoro e Diritto, anno XXII, n 2, primavera 2008, pagg 223 e ss.; 21) Del Punta Riccardo, Individuale e collettivo: una coppia da ripensare?,in Lavoro e Diritto, anno XXII, n 2, primavera 2008, pagg 305 e ss.; 201 22) Di Stasi Antonio, Un ritorno agli albori del diritto del lavoro?, in Proteo, 1999, n 2, pagg 28 e ss.; 23) Di Stasi Antonio, Notazioni su il lavoro tra diritto europeo, diritto statuale e diritto regionale, in Il Lavoro nella giurisprudenza, 2003, n 12, pagg 28 e ss.; 24) Di Stasi Antonio, Diritto d’impresa e diritto del lavoro, Spunti critici nell’era della globalizzazione, Ediesse, 2005; 25) Ducrocq Cédriq, “Risposte strategiche alla concorrenza commerciale”, Edizione Italiana, a cura di Giancarlo Ravatti, Milano, F Angeli, 1994; 26) Faccipieri Sergio, “Concorrenza dinamica e strategie d’impresa”, Padova, Cedam, 1988; 27) Fanzina Paolo, Questioni relative al distacco del lavoratore nel diritto internazionale privato della Comunità Europea, in Lavoro e Diritto, anno XXXXXXII, n 1, inverno 2008, pagg 97; 28) Ferrajoli Luigi, Diritti fondamentali:dibattito teorico, Roma, Laterza, 2001; 29) Ferrajoli Luigi, La sovranità nel mondo moderno: nascita e crisi dello Stato nazionale, Roma, Laterza, 1997; 30) Ferrarese Maria Rosaria, Il diritto al presente: globalizzazione e tempo delle istituzioni, Bologna, Il Mulino, 2002; 31) Ferrarese Maria Rosaria, Diritto sconfinato: inventiva giuridica e spazi nel mondo globale, GLF Editori Laterza, 2006; 32) Ferrarese Maria Rosaria, Le istituzioni della globalizzazione: diritto e diritti nella società transnazionale, Bologna, Il Mulino, 2000; 33) Fioravanti Maurizio, Il costituzionalismo nella dimensione sovranazionale: il caso europeo, in Costituzionalismo, Bari, Laterza, 2008; 34) Giubboni Stefano, Diritti sociali e mercato, la dimensione sociale dell’integrazione europea, Il Mulino, 2003; 35) Guastini Riccardo, Le fonti del diritto e interpretazione, Milano, Giuffré, 1993; 36) Guastini Riccardo, Dalle fonti alle norme, Torino, Giappichelli, 1990; 37) Guastini Riccardo, L’interpretazione dei documenti normativi, Milano, Giuffré, 2004; 202 38) Ghidini Gustavo, “Slealtà della concorrenza e Costituzione Economica”, Padova, CEDAM, 1978; 39) Gottardi Donata, Diritti sindacali e libertà economiche al Parlamento europeo I nodi del coordinamento sistematico, in Lavoro e Diritto, anno XXII, n 3, estate 2008; 40) Lo Faro Antonio, Diritti sociali e libertà economiche del mercato interno: considerazioni minime in margine casi Laval e Viking, in Lavoro e Diritto, anno XXXXXXII, n 1, inverno 2008, pagg 63; 41) Lo Faro Antonio, Turisti e vagabondi, riflessioni sulla mobilità internazionale dei lavoratori nell’impresa senza confini, in Lavoro e Diritto, a XIX, n 3, estate 2005; 42) Luzzati Claudio, “L’interprete ed il legislatore”, Milano, Giuffrè Editore, 1999; 43) Mariucci Luigi, Autonomia individuale e collettiva: l’attualità di un vecchio dilemma, in Lavoro e Diritto, anno XXII, n 2, primavera 2008, pagg 212 e ss.; 44) Mariucci Luigi, Le fonti del Diritto del lavoro, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, anno LIX 2008, N , Trimestrale luglio-settembre 2008, pagg 323 e ss.; 45) Mezzetti Luca, “Costituzione economica e libertà di concorrenza Modelli europei a confronto” , Torino, Giappicchelli, 1994; 46) Michelini Gualtiero e Piccone Valeria, Giurisprudenza europea e diritti sociali, un rapporto da ripensare, contributo per il Convegno in ricordo di Giorgio Ghezzi – Attività sindacale e diritti dell’economia : un rapporto difficile (i casi Laval, Viking e Ruffert) del 25/06/08; 47) Nadalet Sylvain, L’attuazione della Direttiva 96/71 sul distacco, in Lavoro e Diritto, anno XXXXXXII, n 1, inverno 2008, pagg 37; 48) Nadalet Sylvain, Imprese transazionali e diritto del lavoro, in Lavoro e Diritto, a XIX, n 3, estate 2005; 49) Napoli Mario, Diritto del lavoro e riformismo sociale, in Lavoro e Diritto, anno XXII, n 2, primavera 2008, pagg 337 e ss.; 50) Napoli Mario, Interrogativi sull’inderogabilità, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, anno LIX 2008, N , pagg 157 e ss.; 203 51) Napoli Mario, Diritto del lavoro e riformismo sociale, in Lavoro e Diritto, anno XXII, n 2, primavera 2008, pagg 337 e ss.; 52) Napoli Mario, Interrogativi sull’inderogabilità, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, anno LIX 2008, N , pagg 157 e ss.; 53) Irti Natalino, Sul problema delle fonti del diritto, in Rivista trimestrale di diritto processuale civile, 2001; 54) Irti Natalino, Le categorie giuridiche della globalizzazione, in Rivista di diritto civile, 2002, XLVIII, n 5, pagg 625-635; 55) Irti Natalino, Norme e luoghi: problemi di geo–diritto, Nuova ed accreditata, Roma, Laterza, 2006; 56) Irti Natalino, L’ordine giuridico del mercato, Roma, Laterza, 1998; 57) Jeammaud Antoine, Mercato del lavoro e diritto del lavoro, in Lavoro e Diritto, anno XXII, n 2, primavera 2008, pagg 273 e ss.; 58) Nogler, Vettore – Lo Faro, Diritto del lavoro e diritto contrattuale europeo: un confronto non più rinviabile, in Giornale di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali, N 118, anno XXX, 2008; 59) Occhino Antonella, La norma inderogabile nel Diritto del Lavoro, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, anno LIX 2008, N , pagg 183 e ss.; 60) Ondei Emilio, I diritti di libertà: L’arte, la cronaca, la stenografia, Milano, Giuffré, 1955; 61) Osti Cristoforo, “Diritto della concorrenza”, Bologna, Il Mulino, 2007; 62) Orlandini Giovanni, Viking, laval e Ruffert: i riflessi sul diritto di sciopero e sull’autonomia collettiva nell’ordinamento italiano, relazione introduttiva al Workshop “The Viking, Laval and Ruffert Cases: Freedom and Solidarity in a Market Free from Conflict”, tenutosi a Bari il 27/06/08; 63) Orlandini Giovanni, Autonomia collettiva e libertà economiche nell’ordinamento: alla ricerca dell’equilibrio perduto in un mercato aperto e in libera concorrenza, in Giornale di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali, N 118, anno XXX, 2008, pagg e ss.; 64) Pallazolo Vincenzo, “Scienza ed epistemologia giuridica”, Padova, Cedam, 1963, pagg 179 e ss; 65) Patrone Ignazio Juan, Obiettivo sui diritti fondamentali in Europa, in Questione Giustizia, n 4, 2008, pagg 163 e ss.; 204 66) Perlingeri Pietro, Il principio di legalità nel diritto civile, , n 1, “Rassegna di diritto civile”, n 1, anno 2010, pagg 158 e ss; 67) Pessi Roberto, La protezione giurisdizionale del lavoro nella dimensione nazionale e transnazionale:riforme, ipotesi e effettività, in Rivista italiana di diritto del lavoro, Parte I, 2010; 68) Pinelli Cesare, I diritti fondamentali in Europa fra politica e giurisprudenza, in Politica del Diritto, Volume XXXIX, N 1, Marzo 2008, pagg 45 e ss.; 69) Piga Maria Lucia, Imprenditori per profitto e imprenditori per solidarietà, F Angeli, 2000; 70) Pizzoferrato Alberto, Libertà di concorrenza e diritti sociali nell’UE, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, Parte I, 2010; 71) Rawls John, Il diritto dei popoli, Torino, edizioni di Comunità, 2001; 72) Rawls John, Una teoria della giustizia, Milano, Feltrinelli, 2002; 73) Romagnoli Umberto, “Collettivo” ed “individuale” nel diritto del lavoro, in Lavoro e Diritto, anno XXII, n 2, primavera 2008, pagg 207 e ss.; 74) Romagnoli Umberto, Divagazioni sul rapporto tra economia e diritto del lavoro, in Lavoro e Diritto, a XIX, n 3, estate 2005; 75) Rosano Maddalena, La tutela del lavoratore nell’insolvenza transazionale, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, anno LIX 2008, N , pagg 275 e ss.; 76) Scarponi Stefania,“Globalizzazione, Responsabilità sociale delle imprese e modelli partecipativi”, 2007; 77) Sciarra Silvana, Viking e Laval: diritti collettivi e mercato nel recente dibattito europeo, in Lavoro e Diritto, anno XXII, n 2, primavera 2008, pagg 245 e ss.; 78) Sen Amartya, Globalizzazione e libertà, Mondadori, 2002; 79) Tesauro Giuseppe e D’Alberti Marco, “Regolazione e concorrenza”, a cura di, Il Mulino, 2000; 80) Tosi Paolo, Francesco Lunardon, “Introduzione al diritto del lavoro L’ordinamento italiano” Editore Laterza, Roma, 2004; 81) Tosi Paolo, Francesco Lunardon, “Introduzione al diritto del lavoro L’ordinamento Europeo”, Editore Laterza, Roma, 2005; 205 82) Uriarte Oscar Ermida, La crisi finanziaria globale e il diritto del lavoro, in Lavoro e Diritto, anno XXIV, n 2, primavera 2010, pagg 279 e ss.; 83) Vicari Salvatore, “Nuove dimensioni della concorrenza Strategie dei mercati senza confini”, Milano, Egea, 1989; 84) Zamagni Stefano, “Mercato, Solidarietà, Sviluppo”, Firenze, Cultura Nuova editrice, 1995; 85) Zamagni Stefano, “Etica ed Economia”, La Scuola, 2004; 86) “Libertà del mercato e tutela della concorrenza”, Giornata di studio, Roma 29/03/08, Atti, Confindustria, Roma, SIPI, 1988; 87) “Piccole imprese: concorrenza e competitività nel mercato globale”, CNEL, Roma, 2005; 88) “La concorrenza come fattore di sviluppo”, Centro di Formazione e Studi in collaborazione la Commissione Europea, Roma, Formazione, 2001 (fascicolo monografico, Rivista Europeo, Rivista Europea Mezzogiorno, n 93) 206 ... all’esercizio della libertà d’impresa sia effettivamente necessario per perseguire un interesse generale meritevole di tutela quale, nella fattispecie esaminata, la tutela dei lavoratori La verifica in cui... comune che rende i diversi Paesi Membri uguali nelle differenze negative (peggiorative) e diversi nelle differenze positive, vale a dire nell’ipotesi di previsioni migliori per i lavoratori Proseguendo... sostenere l’ingiustificabilità delle azioni collettive (“come quelle in esame nella causa principale”) alla luce dell’interesse generale della tutela dei diritti dei lavoratori in presenza di un